(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del
                           16 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8

   1.  L'art.  5  della  legge  regionale  8  aprile  2004,  n. 8, e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  5  (Organi).  - 1. Sono organi dei consorzi per lo sviluppo
industriale:
    a) il consiglio generale:
    b) il comitato direttivo;
    c) il presidente;
    d) il collegio dei revisori dei conti.
   2.  Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma
1  sono  disciplinati  nei  rispettivi  statuti  nel  rispetto  delle
seguenti norme:
    a)  il  consiglio  generale  e'  composto  dal  presidente  e dai
rappresentanti  degli enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha
diritto  ad  un  rappresentante.  I  comuni  sono  rappresentati  dai
rispettivi   sindaci.  Ai  fini  delle  deliberazioni  del  consiglio
generale,  fermo  restando  il  principio  di  un  voto  per  ciascun
consorziato,  gli statuti dei singoli consorzi devono prevedere che i
rappresentanti   dei  comuni  abbiano  diritto  ad  un  voto  plurimo
rapportato  al  numero  dei  componenti  delle  rispettive  assemblee
elettive  e  sino  ad un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero
dei  voti  spettanti  alle autonomie locali non puo' essere inferiore
alla meta' piu' uno di quelli spettanti all'intero consiglio;
    b)  il comitato direttivo e' nominato dal consiglio generale, che
ne  individua  i componenti anche al di fuori del proprio seno, ed e'
composto da quattro membri piu' il presidente:
    c)  il  presidente  e'  nominato  dal  consiglio generale, che lo
individua,  anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di
comprovate capacita' ed esperienza manageriali;
    d)  il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo dei
consorzi ed e' nominato ai sensi dell'art. 6;
    e)  lo  statuto  di ciascun consorzio definira' le competenze del
comitato   direttivo   e   del   consiglio   generale,  riservando  a
quest'ultimo.  comunque.  la  competenza nelle materie dell'ambiente,
dell'urbanistica e della programmazione finanziaria.
   3.   Qualora   gli   enti  tenuti  alla  designazione  dei  propri
rappresentanti  in  seno  al  consiglio  generale  non provvedano, il
consiglio  si  intende  validamente  costituito  se risulta designata
almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
   4.  Gli  organi  consortili  durano  in carica cinque esercizi, in
piena contestualita' tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque
giorni  dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione
dell'ultimo  bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per
una sola volta.
   5.  Per la partecipazione alle sedute del consiglio generale e del
comitato  direttivo  e'  corrisposto  un  gettone  di presenza il cui
ammontare  e'  stabilito  dal  consiglio  generale.  Al presidente e'
riconosciuta   una  indennita'  determinata  nel  suo  ammontare  dal
consiglio generale.
   6.   Ai   componenti  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
corrisposto  un  compenso  onnicomprensivo, determinato dal consiglio
generale.  di  importo  non superiore al 50 per cento dell'indennita'
stabilita  per  il  presidente  del  consorzio. Per il presidente del
collegio  il  compenso di cui al precedente periodo e' maggiorato del
50 per cento.
   7.  La  Regione,  le  province  e  gli enti locali partecipanti al
consorzio,  in  caso  di  rinnovo  dei  propri organi elettivi, entro
quarantacinque  giorni  dal rinnovo stesso provvedono alla nomina dei
rispettivi  rappresentanti  nel  consiglio  generale.  I  membri  del
comitato  direttivo, nominati tra i componenti del consiglio generale
che  vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in
carica sino alla scadenza del comitato.».