(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 1. L'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Organi). - 1. Sono organi dei consorzi per lo sviluppo industriale: a) il consiglio generale: b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme: a) il consiglio generale e' composto dal presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante. I comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci. Ai fini delle deliberazioni del consiglio generale, fermo restando il principio di un voto per ciascun consorziato, gli statuti dei singoli consorzi devono prevedere che i rappresentanti dei comuni abbiano diritto ad un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive e sino ad un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non puo' essere inferiore alla meta' piu' uno di quelli spettanti all'intero consiglio; b) il comitato direttivo e' nominato dal consiglio generale, che ne individua i componenti anche al di fuori del proprio seno, ed e' composto da quattro membri piu' il presidente: c) il presidente e' nominato dal consiglio generale, che lo individua, anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di comprovate capacita' ed esperienza manageriali; d) il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo dei consorzi ed e' nominato ai sensi dell'art. 6; e) lo statuto di ciascun consorzio definira' le competenze del comitato direttivo e del consiglio generale, riservando a quest'ultimo. comunque. la competenza nelle materie dell'ambiente, dell'urbanistica e della programmazione finanziaria. 3. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno al consiglio generale non provvedano, il consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. 4. Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualita' tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per una sola volta. 5. Per la partecipazione alle sedute del consiglio generale e del comitato direttivo e' corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e' stabilito dal consiglio generale. Al presidente e' riconosciuta una indennita' determinata nel suo ammontare dal consiglio generale. 6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti e' corrisposto un compenso onnicomprensivo, determinato dal consiglio generale. di importo non superiore al 50 per cento dell'indennita' stabilita per il presidente del consorzio. Per il presidente del collegio il compenso di cui al precedente periodo e' maggiorato del 50 per cento. 7. La Regione, le province e gli enti locali partecipanti al consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni dal rinnovo stesso provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel consiglio generale. I membri del comitato direttivo, nominati tra i componenti del consiglio generale che vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in carica sino alla scadenza del comitato.».